Statuto Pro Loco Bernalda - Pro Loco Bernalda

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Statuto Pro Loco Bernalda

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STATUTO SOCIALE
dell’Associazione
"Pro Loco Bernalda"

approvato dall'Assemblea Straordinaria in data 7 novembre 2017
(Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pisticci al nr. 864/3 il 14 novembre 2017)

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1.1 In data 06/05/1981 presso lo studio del Notaio avvocato Achille Vitelli sito in Bernalda (MT) al Corso Umberto, 167 è stata costituita, con  atto privato Repertorio n. 71922, Registro n. 7105, registrato a Pisticci il 19/05/1981 al n. 490 Mod. I Vol. 153, l’Associazione Pro Loco di Bernalda. Successivamente in data 09/11/1993 presso lo studio del Notaio avv. Achille Vitelli sito in Bernalda (MT) al Corso Umberto 173 è stato approvato il nuovo statuto sociale dell’Associazione Pro Loco di Bernalda con atto privato Repertorio n. 88601, Registro n. 10329, registrato a Pisticci il 23/11/1993 al n. 509 Mod. I con sede legale attualmente in Corso Italia 42 nel Comune di Bernalda. L’eventuale trasferimento della sede sociale non comporta modifiche al presente statuto.

1.2 La Pro Loco di Bernalda aderisce facoltativamente all’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia), tramite il Comitato Regionale di Basilicata nel rispetto dello statuto e delle normative U.N.P.L.I..

Art. 2 - Caratteristiche e competenza territoriale

2.1 La Pro Loco è un’associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale, e con rilevanza di interesse pubblico.

2.2 Essa ha competenza nel Comune di Bernalda (MT).

2.3 La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme consortili con altre Associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con Comuni e Province in località in cui non esista altra associazione Pro Loco.

Art. 3 - Finalità

3.1 La Pro Loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste. In particolare si propone le seguenti finalità:
a) promozione di iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione, ai fini turistici, delle località in cui operano, con particolare riferimento alla salvaguardia del patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale;
b) tutela e miglioramento delle risorse turistiche locali;
c) propaganda e promozione rivolte alla popolazione residente in loco al fine di sensibilizzarla ai problemi connessi allo sviluppo del turismo;
d) attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate alla conoscenza ed agli scambi culturali;
e) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, studiandone il miglioramento estetico, edilizio e stradale, specie nelle zone suscettibili di essere visitate da turisti, promovendo l’abbellimento delle piazze, dei giardini, dei viali, delle strade, delle stazioni, con piante, fiori, panchine e cartelli indicatori, segnalando le deficienze e sorvegliandone la manutenzione;
f) promuovere l'istituzione di alberghi, campeggi, villaggi, esercizi pubblici, ritrovi, ecc. ed il miglioramento di quelli esistenti;
g) apertura e gestione di un circolo per i propri soci;
h) costruire e gestire impianti sportivi, turistici  e ricreativi;
i) promuovere e coordinare le iniziative (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, fiere, mostre, ecc.) che servano ad attirare ed a rendere più gradito il  soggiorno dei turisti;
j) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati e nel senso più ampio.

3.2 La Pro Loco adempie alle direttive impartite dalla Regione Basilicata, tramite l’Agenzia di Promozione Territoriale (A. P. T.).

3.3 La Pro Loco può facoltativamente riconoscere l’Unione Nazionale delle Pro-Loco d’Italia (U.N.P.L.I.) nelle sue articolazioni del Comitato Regionale, dei Comitati Provinciali, dei Consorzi o altre forme autorizzate e riconosciute dall’UNPLI, come associazione rappresentativa delle “Pro Loco” attive in ambito regionale e provinciale.

Art. 4 - Finanziamento e patrimonio

4.1 Il patrimonio della Pro Loco è formato da:
a) le quote sociali, annualmente stabilite dall’Assemblea dei soci nel bilancio di previsione, da versare entro 28 febbraio di ogni anno;
b) contributi di cittadini privati;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di Istituzioni pubbliche;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) contributi dell’Unione Europea;
g) erogazioni liberali di soci o di terzi per i fini istituzionali;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
j) proventi di gestione di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali;
k) elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogato da privati;

4.2 I beni materiali acquistati dalla Pro Loco devono risultare in un apposito registro inventario.

Art. 5 - Soci

5.1 L'attività dell'Associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite da parte degli associati.

5.2 I soci della Pro Loco si distinguono in soci Ordinari, Sostenitori, Benemeriti e Onorari.
a) Sono soci Ordinari tutti i residenti nel Comune e tutti coloro che per motivazioni varie (in via esemplificativa villeggianti, ex residenti) possano essere interessati all’attività della Pro Loco e che assolvono al versamento della quota ordinaria annua.
b) Sono soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
c) Sono soci Benemeriti i soci nominati dall’Assemblea per particolari meriti acquisiti durante la vita della Pro Loco.
d) Sono soci Onorari le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio d’Amministrazione per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo, da diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione e all’Assemblea dei Soci.

5.3 I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.

5.4 La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini italiani e comunitari e si perde per dimissioni, morosità e indegnità.

Art. 6 - Diritti e Doveri

6.1 Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale, purché maggiorenni, hanno diritto:
a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
c) di voto per l’approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della Pro Loco;
d) a ricevere la tessera della Pro Loco;
e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
f) a frequentare i locali della Pro Loco;
g) di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività.

6.2 Tutti i soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale di € 15,00 annua che può essere modificata dall'Assemblea nell'approvazione del bilancio.

6.3 Tutti i soci hanno il dovere di rispettare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell’Associazione, di curarne l’immagine e di garantirne l’assetto economico e non operare in concorrenza con l’attività della Pro Loco.

Art. 7 - Ammissione e perdita di qualifica di socio

7.1 La qualifica di socio è conseguibile da tutti i residenti e domiciliati nella località, e si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole contro la Pro Loco o incompatibile con le attività della stessa.

7.2 L’esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio d’Amministrazione della Pro Loco secondo l’Art. 7.1, senza obbligo di rendere nota la motivazione.

Art. 8 - Organi

8.1 Sono organi della Pro Loco:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio d’Amministrazione;
c) Il Presidente;
d) Il Segretario;
e) Il Tesoriere;
f) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
g) Il Presidente onorario.

Art. 9 - L’Assemblea dei Soci

9.1 L’Assemblea dei soci rappresenta l’universalità degli associati, e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci iscritti.

9.2 L’Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità.

9.3 All’Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con la quota sociale dell’anno in corso; hanno diritto di voto e di essere eletti negli organi direttivi i soci che risultino in regola con le quote sociali dell’anno precedente ed abbiano versato entro i termini stabiliti quelle dell’anno in corso.

9.4 Sono consentite sino a due deleghe. Nella elezione degli organi sociali i soci possono esprimere preferenze sino ad un massimo dei due terzi dei seggi da assegnare.

9.5 L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

9.6 L’Assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, ed entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente.

9.7 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quando non diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, qualsiasi sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

9.8 L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.9 L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed è assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l’assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso modo l’assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.

9.10 Spetta all’Assemblea deliberare sul programma generale di attività, sul conto consuntivo, predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del Consiglio d’Amministrazione o dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell’Associazione.

9.11 Spetta, inoltre, all’Assemblea la elezione del Consiglio d’Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

9.12 La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio d’Amministrazione, che indica la sede, la data e l’ora, e ne fissa l’ordine del giorno.

9.13 L’Assemblea può essere anche indetta dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei soci da presentare al Consiglio d’Amministrazione.

9.14 La convocazione assembleare deve pervenire ai soci con un congruo anticipo di tempo sulla data fissata anche con recapito postale ordinario o con mail, SMS o avviso sui social o altro mezzo ritenuto idoneo. L’avviso di convocazione deve essere esposto nella sede sociale.

9.15 Le modifiche statutarie sono adottate dall’Assemblea straordinaria.

9.16 L’Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

9.17 L’Assemblea per le modifiche statutarie delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.18 L’Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è valida in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei soci aventi diritto al voto; in seconda con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

9.19 L’Assemblea delibera lo scioglimento della Pro Loco con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.20 Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Associazione, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti.

9.21 Le sedute dell’Assemblea dei soci devono essere pubblicizzate.

Art. 10 - Il Consiglio d’Amministrazione

10.1 Il Consiglio d’Amministrazione è formato da un numero dispari, stabilito dall’Assemblea prima delle votazioni, di membri eletti a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dall'Assemblea stessa; sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

10.2 Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di categoria nel campo turistico-culturale e sociale, secondo quanto deliberato dal Consiglio d’Amministrazione.

10.3 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad massimo della metà dei consiglieri stabiliti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione dovrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l’integrazione in seno al Consiglio d’Amministrazione qualora ne sia compromessa la funzionalità.

10.4 Dopo la surroga consentita l’Assemblea, entro trenta giorni, deve eleggere il nuovo Consiglio d’Amministrazione.

10.5 Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10.6 Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

10.7 Il Consiglio si raduna di norma almeno ogni sessanta giorni, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.

10.8 Il Consigliere che non rinnovi la propria adesione alla Pro Loco entro il 28 febbraio decade automaticamente dalla carica.

10.9 Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti, comunque, assente dalle sedute di Consiglio, senza gravi e giustificati motivi da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e, quindi, surrogato.

10.10 Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal Consiglio d’Amministrazione.

10.11 Spetta al Consiglio l’amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e l’approvazione del bilancio preventivo, la formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall’Assemblea, decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate relative alle attività statutarie; spetta, inoltre, al Consiglio deliberare sull’entità della quota sociale annua, deliberare sull’ammissione o sull’esclusione dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri e Revisori, assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all’Assemblea dei soci. Inoltre, il Consiglio, può predisporre i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari;

10.12 Delle sedute di Consiglio, deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei richiedenti.

10.13 Le sedute del Consiglio d’Amministrazione devono essere pubblicizzate in bacheca e   anche tramite il sito web dell'associazione.

Art. 11 - Presidente e Vice Presidente

11.1 Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio d’Amministrazione a votazione segreta o in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio stesso.

11.2 Il Presidente e il vice Presidente durano in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio d’Amministrazione. Possono essere riconfermati.

11.3 Il Presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Pro Loco.

11.4 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l’Assemblea dei soci con l’assistenza del Segretario.

11.5 Il Presidente ha in unione agli altri membri del Consiglio la responsabilità dell’amministrazione dell’Associazione.

11.6 Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante della Pro Loco.

11.7 Il Presidente può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.

11.8 In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio d’Amministrazione deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente.

Art.12 - Il Segretario e il Tesoriere

12.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio d’Amministrazione a votazione segreta o in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio stesso. È possibile affidare i due incarichi ad un solo socio.

12.2 Il Segretario assiste il Consiglio e l’Assemblea, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

12.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.

12.4 Il Tesoriere segue i movimento contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

12.5 Il Tesoriere, in particolare, ha i seguenti compiti:
a) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio d’Amministrazione;
b) redige la stesura dei bilanci;
c) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
d) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio Consuntivo per almeno quindici giorni prima della riunione dell’Assemblea convocata per l’approvazione.

Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

13.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta o in altro modo accettato all'unanimità dall'Assemblea dei soci. In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni. Nel caso che non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell’intero Collegio. Qualora non fosse possibile reperire all'interno dell'Assemblea i componenti del Collegio dei Revisori, l'Assemblea dei soci provvederà a nominare un revisore esterno qualificato.

13.2 I membri effettivi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

13.3 I membri effettivi hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità sociale ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno, nonché di relazionare sul bilancio consuntivo.

13.4 Il Presidente dei Revisori, o altro membro da lui delegato, partecipa con parere consultivo ai lavori del Consiglio.

Art. 14 - Il Presidente Onorario

14.1 Il Presidente onorario può essere nominato dall’Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco;

14.2 Al Presidente onorario possono essergli affidati dal Consiglio d’Amministrazione incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Art. 15 - Controllo e vigilanza

15.1 La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle norme delle leggi vigenti, riconoscendo l’assenza di lucro e la competenza territoriale.

15.2 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

15.3 La Pro Loco può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.

15.4 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite e sono incompatibili con cariche politiche e amministrative.

15.5 Il Consiglio d’Amministrazione delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute da soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell’ambito delle attività istituzionali.

Art. 16 - Disposizioni Generali

16.1 Le eventuali modifiche al presente Statuto, deliberate dall’Assemblea straordinaria secondo le norme vigenti, vanno registrate direttamente dal Presidente della Pro Loco presso l’Ufficio di Registro competente.

16.2 La Pro Loco dà la possibilità di iscrizione a tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune in cui ha sede la stessa.

16.3 La Pro Loco, con tutti i suoi organi statutari, si rende disponibile a sottoporre l’attività dell’Associazione al controllo, anche delegato, della autorità regionale competente;

16.4 La Pro Loco non può, in nessun caso, dividere i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette ma dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

16.5 La Pro Loco ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

16.6 Tutte le cariche all’interno della Pro Loco sono elettive.

Art. 17 - Scioglimento della Pro Loco

17.1 La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in Assemblea Straordinaria.

17.2 Lo scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato al Comune di residenza, agli organi di polizia competenti, all’A.P.T. Basilicata, nonché alla Regione dove esista l’Albo regionale delle Pro Loco.

17.3 In caso di vacanza amministrativa, l’amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.

17.4 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, il patrimonio sociale residuo sarà devoluto, risolta ogni pendenza accertata, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a fini di utilità sociale;

17.5 I beni acquisiti o costituiti con il concorso finanziario prevalente della Regione o di enti pubblici saranno conferiti, in ogni caso con vincolo di destinazione a fini di utilità sociale, all’ente turistico eventualmente subentrante o, in mancanza, al Comune in cui ha sede l’Associazione stessa.

Art. 18 - Riferimenti legislativi

18.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio a quanto previsto nel Codice Civile, nelle leggi nazionali relative alle Pro Loco e di tutte le disposizioni legislative sulle Pro Loco della Regione Basilicata, nonché alle norme e regolamenti all’UNPLI Nazionale e Regionale se aderente.

Art.  19 - Norma transitoria

19.1 Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi a Bernalda (MT) il 7 Novembre 2017 ed entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.


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