Regolamento Funzionamento Pro Loco Bernalda - Pro Loco Bernalda

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Regolamento Funzionamento Pro Loco Bernalda

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REGOLAMENTO
per il funzionamento dell’Associazione

"Pro Loco Bernalda"

(approvato dall'Assemblea Straordinaria in data 7 novembre 2017)

Art. 1
 
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente su apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e diramata con invito scritto contenente le indicazioni della sede, data, ora, e ordine del giorno. L'avviso deve essere consegnato almeno sette (*) giorni prima della data fissata.  Nell’ordine del giorno, sia per il Consiglio che per l’Assemblea, non può essere indicata la voce: varie ed eventuali. Le richieste avanzate da Consiglieri o da Soci, vanno inscritte nell’ordine del giorno della seduta successiva.
 
 
Art. 2
 
All’Assemblea possono partecipare tutti i soci regolarmente iscritti; hanno diritto di voto i soci risultanti iscritti nell’anno precedente e che abbiano versato la quota sociale anche per l’anno in cui si tiene l’Assemblea, secondo quanto previsto dall’art. 4 punto 1 dello Statuto.
 
 
Art. 3
 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione con l’assistenza del Segretario.
 
Per il rinnovo delle cariche sociali, l’Assemblea nomina un seggio elettorale, composto da un Presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, tra i soci aventi diritto al voto, e che abbiano dichiarato la propria rinuncia ad essere candidati. Il dibattito assembleare viene regolamentato dal Presidente, che ne stabilisce tempi e modalità di svolgimento.
 
Nell’assemblea sono consentite sino a due deleghe, che vengono accettate dal Presidente dell’Assemblea o del Seggio elettorale, su diretta responsabilità del delegato, che in quanto tale autentica la firma del delegante.
 
 
Art. 4
 
Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto. Nelle elezioni delle cariche sociali, ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da assegnare. Le indicazioni eccedenti sono da considerare nulle, come vanno annullate le schede, che dovessero contenere evidenti segni di riconoscimento.
 
Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura almeno un’ora prima della votazione fissata dall’Assemblea  e consegnarla al Presidente del Seggio. La richiesta di candidatura può essere avanzata per un solo organismo da eleggere. L’Assemblea stabilisce tempi e modi delle elezioni. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di preferenze; a parità di voti, risulta eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione; quindi, il più anziano di età. Possono essere candidati soltanto i soci che hanno diritto di voto.
 
 
Art. 5
 
La surroga per membri decaduti deve essere effettuata secondo le modalità previste dallo Statuto.
 
Nel caso che decada la maggioranza dei membri assegnati, il Presidente uscente convoca, pur in assenza di delibera consiliare, l’Assemblea dei soci per il ripristino dell’organismo decaduto entro il tempo massimo di trenta giorni.
 
 
Art. 6
 
Il socio o aspirante socio deve produrre autocertificazione di non aver subito condanne penali o sanzioni disciplinari, né di avere a proprio carico procedimenti giudiziari in corso. Nel caso che ciò sia avvenuto il socio viene dichiarato decaduto o non ammesso all’associazione.
 
 
Art. 7
 
In caso di rimborso spese riconosciute e deliberate, inerenti i trasporti, il rimborso deve rispettare le condizioni stabilite dal Regolamento Unpli regionale..
 
                                                         
 
Art. 8
 
Il Consiglio è tenuto a riunirsi almeno una volta ogni sessanta giorni. Il Consigliere che dovesse risultare assente per tre sedute consecutive, senza gravi e giustificati motivi, con delibera del Consiglio di Amministrazione viene dichiarato decaduto e surrogato secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, nella seduta successiva all’evento maturato.
 
 
Art. 9
 
Il Consiglio è tenuto ad esaminare entro trenta giorni dalla presentazione le istanze di nuovi soci; l’accettazione deve essere comunicata al socio aspirante entro sette giorni dalla delibera; la quota prevista deve essere versata entro dieci giorni dalla delibera, pena la decadenza da socio.
 
La quota annuale stabilita dal Consiglio d’Amministrazione, può essere versata anche contestualmente all’istanza di iscrizione.
 
 
Art. 10
 
Qualsiasi delibera non riportata sul registro dei verbali, o consiliari o assembleari o sindacali, è nulla. Le iniziative assunte in difformità da quanto sopra sono sotto la personale responsabilità degli amministratori, che l’hanno assunte.
 
 
Art. 11
 
Nel caso di omissione di atti dovuti o contrari ai fini istituzionali da parte degli Organi sociali, si può inoltrare ricorso al Comitato Regionale, che assume le necessarie determinazioni.
 
 
Art. 12
 
Tutta la documentazione amministrativa della Pro Loco è sotto la diretta custodia del Presidente e del Segretario. I registri vanno vidimati dal Presidente e timbrati con il sigillo dell’Associazione in ogni loro pagina.
 
 
Art. 13
 
L’atto costitutivo con l’annesso regolamento va depositato presso il Comune di residenza.
 
 
Art. 14
 
La mancata approvazione dei bilanci nei termini previsti, senza gravi e certificati motivi, di cui  deve essere data comunicazione al Presidente Regionale dell’UNPLI, comporta automaticamente la decadenza degli Organi amministrativi e il commissariamento della Pro Loco.
 
 
Art. 15
 
 Codice etico:
 
1) La Pro Loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste.
 
Con questa premessa richiamata nell’art.3 risulta evidente che il comportamento che dovranno tenere i soci deve essere in linea con le finalità del nostro “mandato” e quindi particolarmente “controllato e tollerante”, anche in situazioni sgradevoli. Composto in ogni circostanza e/o eventi interni o esterni alla sede di appartenenza e sempre pronti a rivolgersi con spirito sociale, civile e possiamo dire fraterno e disinteressato verso il prossimo e in primis verso i propri associati.
 
Ciò premesso non saranno considerati degni di appartenere alla Pro Loco quei soci che:
 
- Con i loro comportamento provocheranno danno all’immagine della sede locale della Pro Loco;
 
- Si pongono in aperto contrasto con i disposti statutari della Pro Loco;
 
- Utilizzano il logo e il nome della Pro Loco per fini privati;
 
- Adottano comportamenti non consono alla dignità dell’Associazione che frequentano;
 
- Hanno un comportamento violento e/o intimidatorio nei confronti di altri soci e delle critiche istituzionali;
 
- Ostacolano il normale svolgimento delle attività della Pro Loco;
 
- Svolgono attività politiche all’interno delle sedi istituzionali.
 
Il Consiglio direttivo, ove rilevasse uno di questi comportamenti, prenderà i provvedimenti necessari fino a decretare l’allontanamento del socio.

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(*) il tempo di avviso è stato modificato da 15 a 7 dal Consiglio Direttivo nella seduta dell'1 marzo 2018

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